Art. 2.
(Qualifiche della carriera dei funzionari
di pubblica sicurezza).

      1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la carriera dei funzionari di pubblica sicurezza si articola nelle qualifiche di questore, vice questore e vice questore aggiunto, alle quali, in conformità alla carriera prefettizia, corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nella Tabella A allegata alla presente legge. Sono fatte salve le norme vigenti per l'inquadramento da dirigente generale a prefetto.
      2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera di cui all'articolo 4 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di vice questore uditore.
      3. La dotazione organica dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita con distinti decreti del Ministro dell'interno, prevedendo l'attribuzione della qualifica di questore per le funzioni di questore svolte nei capoluoghi di regione.

 

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