1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la carriera dei funzionari di pubblica sicurezza si articola nelle qualifiche di questore, vice questore e vice questore aggiunto, alle quali, in conformità alla carriera prefettizia, corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nella Tabella A allegata alla presente legge. Sono fatte salve le norme vigenti per l'inquadramento da dirigente generale a prefetto.
2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera di cui all'articolo 4 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di vice questore uditore.
3. La dotazione organica dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita con distinti decreti del Ministro dell'interno, prevedendo l'attribuzione della qualifica di questore per le funzioni di questore svolte nei capoluoghi di regione.